STATUTO

   
         
 

STATUTO  FEDERALE

Capo I - Denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita con atto pubblico del 18 maggio 2007, presso lo studio dell’Avvocato Marco Faieta, notaio in Atri (TE), repertorio 6539 raccolta 2900, Ufficio del Registro di Atri n. 742 del 18/05/2007, la “Federazione Italiana Giacche Verdi” Onlus con sede in Moscufo (PE) alla Via D. Alighieri n. 3. La Federazione può istituire uffici operativi in altre città.

Art. 2 - Durata

La durata della Federazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi

La Federazione è apartitica e non ha fini di lucro. Gli scopi della Federazione sono la diffusione della conoscenza e della pratica dell’equiturismo in tutti i suoi molteplici aspetti; sportivo dilettantistico, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona, ecc.. In particolare ed a titolo esemplificativo, tali scopi vengono perseguiti mediante:

l’incentivazione dell’esercizio della attività equiturismo nel rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;

lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per la pratica equestre;

la rappresentanza della categoria in tutte le sedi a carattere nazionale ed internazionale;

la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le organizzazioni che la compongono, degli interessi della categoria;

la designazione e la nomina dei propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita o richiesta;

l’assistenza alle Associazioni affiliate nell’espletamento dei compiti di loro spettanza;

l’incentivazione e la promozione del volontariato ambientale e di Protezione Civile;

la promozione dell’equitazione, intesa anche come efficace strumento di educazione sia fisica che morale;

l’organizzazione di manifestazioni sportive e non, il coordinamento e la regolamentazione di tali manifestazioni, la compilazione dei relativi calendari e dei risultati;

la promozione e lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri paesi;

la promozione della ricerca e della conservazione di razze autoctone adatte agli scopi della Federazione;

l’attività in ogni senso svolta al fine di tutelare gli interessi della Federazione medesima e delle Associazioni affiliate e dei Soci di esse iscritti alla Federazione;

la formazione tecnica ed agonistica dei cavalieri, ancorchè non iscritti, anche a mezzo della Scuola Federale;

l’istruzione e la formazione, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dalle normative vigenti. La Federazione potrà partecipare ad enti diversi alle quali, eventualmente, concedere l’uso del proprio marchio, secondo le forme e le modalità determinate e deliberate dal Consiglio Federale.

Capo II - Associati - Iscritti

Art. 4 - Associati

La Federazione è costituita dalle Associazioni affiliate, aggregate o corrispondenti, secondo i modi ed i termini indicati negli articoli successivi.

Art. 5 - Iscritti

Sono iscritti alla Federazione tutti i Soci delle Associazioni affiliate ed i soci delle Associazioni aggregate nei modi e nei termini indicati negli articoli successivi.

Art. 6 - Modalità di affiliazione delle Associazioni

Le Associazioni Aggregate alla Federazione da almeno un anno, possono far richiesta di affiliazione. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentate con la dichiarazione di accettazione dello Statuto Federale, va indirizzata al Presidente Federale corredata dei seguenti documenti:

una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto;

il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Federale di cui al successivo art. 9., lett. l, che sarà restituita in caso di mancata ammissione;

l'elenco completo di tutti i Soci. Presupposto per l'ammissione alla Federazione è che l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore a dieci, che iscriva alla Federazione tutti i propri soci e che il suo statuto sia conforme agli scopi della Federazione. Sulla domanda di ammissione decide, con delibera, il Consiglio Federale che ne dà comunicazione all'interessata. Il Consiglio Federale ha, inoltre, facoltà di negare, a proprio insindacabile giudizio, la nuova iscrizione di singoli soci di Associazioni affiliate o da affiliare. L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno; si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino allo scioglimento del rapporto federativo.

Art. 6 bis - Associazioni Aggregate.

Possono far parte della Federazione, come Associazioni Aggregate, le Associazioni sportive, ricreative o di volontariato che, pur condividendo lo spirito associativo e gli scopi sociali della Federazione, intendono mantenere autonomia associativa, assicurativa, organizzativa e di uniforme. Alle Associazioni Aggregate è riconosciuto il diritto di iscrivere singoli Soci alla FIGV pagandone le relative quote associative/assicurative. I Soci delle Associazioni aggregate, iscritti alla FIGV hanno diritto di elettorato attivo e passivo.  I Presidenti ed i Soci delle Associazioni Aggregate non iscritti alla FIGV, possono partecipare rispettivamente ai Consigli ed alle Assemblee Federali esclusivamente in forma consultiva, senza diritto di voto. Le Associazioni che intendono chiedere l’aggregazione, devono presentare domanda al Consiglio Federale dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione. La Federazione non assume nessuna responsabilità sia nei confronti degli iscritti alle Associazioni Aggregate sia nei  confronti di terzi.

Art. 7 - Associazioni corrispondenti

Possono far parte della Federazione, come Associazioni corrispondenti, le Associazioni con sede all'estero, le quali devono presentare domanda al Consiglio Federale dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione. Ai fini dell'accettazione della domanda, si riporta integralmente a quanto stabilito all'art. 6.

Art. 8 - Diritti delle Associazioni

Diritti delle Associazioni affiliate e delle corrispondenti:

le Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari calcolati nel modo previsto dal successivo art. 13, possono richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria della Federazione, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal successivo art. 17;

Indipendentemente dal numero di voti assembleari dei quali dispongano, le Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino un quinto del numero complessivo delle Associazioni affiliate possono richiedere la convocazione del Consiglio Federale indicando questioni di interesse generale da porre all'ordine del giorno;

la Federazione rilascia tessera annuale individuale a tutti i soci delle Associazioni affiliate in regola con le quote annuali.

Art. 9 - Obblighi delle Associazioni

Le Associazioni federate hanno i seguenti obblighi:

accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni, alle direttive ed ai regolamenti emanati dagli organi della Federazione;

uniformare il loro statuto a quello della Federazione, modificandolo secondo le indicazioni del Consiglio Federale;

curare la iscrizione di tutti i propri Soci alla Federazione.;

consultarsi tra di loro per la trattazione di problemi di comune interesse;

consultare la Federazione ed uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle Associazioni rappresentate;

notificare alla Federazione le eventuali modifiche apportate ai loro statuti e le variazioni delle cariche sociali con copia della relativa delibera;

comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Federale le variazioni verificatesi negli elenchi dei propri Soci;

far pervenire almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria l'elenco di tutti i propri Soci;

fornire ogni notizia richiesta dal Consiglio Federale sulla loro struttura ed organizzazione;

corrispondere alla Federazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale, una quota annua che deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno; per le adesioni sopraggiunte dopo tale data sussiste comunque l'obbligo di versare la medesima quota annua associativa. Le quote associative potranno essere differenziate secondo la determinazione del Consiglio Federale. Per le nuove Associazioni ammesse nel corso dell'anno, l'obbligo del versamento decorre dall'inizio dell'anno in cui è stata deliberata l'accettazione della relativa domanda. Le Associazioni federate sono tenute a curare, anche successivamente alla data del 28 febbraio di ogni anno, la iscrizione alla Federazione di tutti i propri Soci versando alla Federazione stessa le relative quote, fermo restando il fatto che, ai soli fini del computo dei delegati di cui al successivo art. 13, si terrà conto del numero dei soci iscritti alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data della Assemblea. L'inottemperanza da parte di una Associazione dell'obbligo di iscrivere alla Federazione tutti i propri soci in qualsiasi momento del periodo associativo potrà comportare delibera di esclusione della Associazione inadempiente ai sensi dell'art. 21 lett.f) del presente Statuto. Il Consiglio Federale, al fine di dare pratica applicazione alla norma, potrà in qualsiasi tempo incaricare uno o più suoi delegati a prendere visione, ottenendone se del caso copie ed estratti, dell'elenco nominativo dei singoli soci della Associazione federata. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento della quota annua, il Consiglio Federale diffiderà, con lettera raccomandata r.r., l'Associazione al pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla diffida ed in difetto di pagamento, l'Associazione inadempiente sarà considerata esclusa di diritto a sensi del successivo art. 10. Avverso tale esclusione l'Associazione può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r., al Presidente, che lo sottoporrà al giudizio del Collegio dei Probiviri. Il ritardo nel pagamento della quota annua comporta automaticamente la sospensione per l’Associazione di ogni diritto nei confronti della Federazione anche in pendenza del ricorso di cui sopra.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto federativo - Revoca della iscrizione.

Lo scioglimento del rapporto federativo della Associazione può verificarsi per recesso, decadenza od esclusione. Il recesso di una Associazione dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata r.r. indirizzata dal legale rappresentante della stessa al Consiglio Federale. La decadenza si verifica nei confronti di una Associazione quando vengano meno i presupposti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto per la affiliazione. La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Federale. La esclusione è pronunciata dal Consiglio Federale nei confronti della Associazione federata che:

dopo la diffida di cui all'art. 9 rimanga morosa nel pagamento della quota annua;

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi federali;

in qualunque modo arrechi danno materiale e/o morale e/o di immagine alla Federazione. Il recesso, la decadenza e la esclusione di una Associazione comporta automaticamente la revoca della iscrizione alla Federazione dei Soci della medesima. Le deliberazioni prese dal Consiglio Federale in materia di decadenza e di esclusione devono essere comunicate alle Associazioni che ne siano oggetto mediante l'invio di lettera raccomandata r.r.. Le controversie che insorgessero tra l’Associazione e la Federazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Federale in materia di decadenza ed esclusione, dovranno essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, ove, avverso tali provvedimenti, l’Associazione abbia proposto ricorso al Presidente, entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r. La revoca della iscrizione di singoli Soci di una Associazione potrà comunque essere pronunciata dal Consiglio Federale per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del presente articolo. Le deliberazioni in materia di revoca della iscrizione di singoli Soci di una Associazione alla Federazione devono essere comunicate al singolo Socio ed alla Associazione alla quale egli appartiene a mezzo di lettera raccomandata r.r.. La cessazione del rapporto federativo non dà diritto al rimborso delle quote versate

Capo III - Degli organi sociali e della amministrazione

Art. 11 - Organi Sociali

Gli organi della Federazione sono : l'Assemblea Federale, il Consiglio Federale, il Presidente Federale ed il Vice Presidente Federale, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri ed il Segretario Federale

Art. 12 - Durata delle cariche

I componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori Contabili ed il Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Tutte le suddette cariche si ritengono assunte a titolo gratuito e non sono remunerabili, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 13 - Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è costituita dai delegati che verranno designati da ogni Associazione nel numero qui di seguito indicato:

associazioni da 10 a 25 soci = 1 delegato

associazioni da 26 a 50 soci = 2 delegati

associazioni da 51 a 100 soci = 3 delegati

associazioni da 100 a 150 soci = 4 delegati

associazioni da 150 a 200 soci = 5 delegati

associazioni con oltre 200 soci = 6 delegati

Il numero dei soci, al fine della attribuzione dei delegati, è determinato secondo la previsione dell'art. 9.

Art. 14 - Convocazione

Alla convocazione della Assemblea Federale provvede il Presidente della Federazione, con lettera raccomandata spedita alle Associazioni federate almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione previste per la prima e per la eventuale seconda convocazione da tenersi comunque in un giorno successivo alla prima, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano. In particolari casi di urgenza l'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente, mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 15 - Ordinamento della Assemblea Federale

L'Assemblea Federale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Federale ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno, non oltre il mese di giugno, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al successivo art. 17. ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto. L'Assemblea Federale straordinaria di riunisce nei casi previsti dall'art. 17. l'Assemblea adotta le sue deliberazioni in base al metodo del voto delegato secondo le previsioni di cui all'art. 13. Ciascun partecipante dovrà essere munito di delega firmata dal Presidente della Associazione federata cui è iscritto. Ogni delegato può disporre di un solo voto, pertanto, le Associazioni che abbiano diritto a più voti dovranno delegare più persone fisiche. I delegati appartenenti a più Associazioni, non possono rappresentare un'Associazione diversa da quella per la quale sono stati delegati. Ove più Associazioni abbiano delegato una stessa persona fisica iscritta a ciascuna di esse, varrà la delega conferita per prima in ordine di tempo. Non possono partecipare all'Assemblea i delegati designati in rappresentanza di Associazioni non in regola con il versamento delle quote associative a sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Federale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei delegati presenti. L'Assemblea Federale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Federale straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino un quinto delle Associazioni federate.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Federale ordinaria:

nomina i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori contabili e del Collegio dei Probiviri,

delibera sulle relazioni del Consiglio Federale circa l'attività svolta dalla Federazione;

esamina e determina gli indirizzi dell'azione federale;

approva il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Federale, esaminata la relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

approva il Bilancio Preventivo proposto dal Consiglio Federale;

esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Federale ovvero per iniziativa delle Associazioni federate a sensi dell'art. 8, lett. a dello Statuto;

può conferire l'onorificenza di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nello specifico settore. L'Assemblea Federale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Federale, a maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione della Federazione, stabilendo la destinazione del residuo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate

Art. 18 - Presidenza delle Assemblee

In apertura l'Assemblea, su proposta del Presidente Federale, elegge, a maggioranza di voti rappresentati dai presenti, il proprio Presidente e Segretario. Nelle Assemblee Federali straordinarie, indette per modifiche statutarie o per scioglimento della Federazione, deve assistere alle riunioni un Notaio in funzione di Segretario, che provvede a redigere e sottoscrivere il verbale. Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti. Esclusivamente per le deliberazioni relative allo scioglimento o messa in liquidazione della Federazione occorre il voto favorevole dei 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate.

Art. 20 - Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione; è presieduto dal Presidente Federale ed è composto da:

7 membri nel caso in cui, i Soci delle Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero inferiore o uguale a 200;

9 membri nel caso in cui, i Soci delle Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero compreso tra 200 e 400;

11 membri nel caso in cui, i Soci delle Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero compreso tra 400 e 800;

15 membri nel caso in cui, i Soci delle Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero superiore agli 800;

 

eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Federale tra i soci delle Associazioni federate, con un massimo di due membri per ciascuna Associazione federata. Ai fini del computo delle Associazioni federate, si terrà conto del numero di quelle iscritte alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Federale si riunisce:

ad iniziativa del Presidente

su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;

per iniziativa di tante Associazioni in regola con il pagamento delle quote che rappresentino almeno un quinto di tutte le Associazioni federate, per deliberare su specifiche questioni di interesse generale, a sensi dell'art. 8, lett. b dello Statuto.

Il Consiglio Federale è convocato a cura del Presidente. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica se tali sistemi siano stati preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data. Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale:

elegge nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente ed il Vice-Presidente;

nomina (con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri) il Segretario Federale;

agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti della Assemblea Federale;

ha facoltà di istituire Commissioni specifiche e organi periferici di ogni tipo con l'emanazione di appositi Regolamenti;

delega ad alcuni suoi componenti, particolari e specifiche funzioni;

delibera sulla ammissione delle Associazioni e sull'eventuale esclusione delle stesse o sulla revoca della iscrizione di singoli Soci delle Associazioni stesse, nei casi previsti dagli artt. 6,9,10 del presente Statuto;

delibera sulla eventuale costituzione in azioni giudiziarie attive e passive;

attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, compreso lo svolgimento di attività commerciali, di ogni genere e tipo, nei limiti di cui all'art. 3, ritenute utili e/o opportune per consentire il raggiungimento degli scopi statutari;

coordina le Associazioni federate nello svolgimento delle loro attività al fine di assicurare un armonico indirizzo dell'azione federale attraverso la coesione organizzativa;

approva la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi;

può deliberare, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti alla riunione del Consiglio, sull'eventuale richiesta di affidamenti bancari, nel limite del 30% dell'Attività Patrimoniale complessiva;

può emanare i regolamenti per il funzionamento degli Organi e/o degli Uffici Federali.

determina annualmente l'ammontare delle quote associative di cui agli artt. 6 e 9 lett. l.

Art. 22 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale:

presiede il Consiglio Federale;

ha la rappresentanza della Federazione e la firma sociale;

provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;

sovrintende alla amministrazione della Federazione;

compie tutti gli atti non delegati alle competenze dell'Assemblea e del Consiglio Federale;

convoca il Consiglio Federale e, con delibera del Consiglio stesso, l'Assemblea Federale;

può nominare consulenti e collaboratori esterni, anche retribuiti.

Art. 23 - Il Vice-Presidente Federale

Il Vice-Presidente Federale coadiuva il Presidente Federale nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per delega o in caso di assenza.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, anche non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, ciascuno appartenente a diversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Probiviri. I membri vengono eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la nomina del Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Federazione, riferendo all'Assemblea Federale con relazione scritta.

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, ciascuno appartenente a diversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori Contabili. I membri vengono eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la nomina del Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I Probiviri supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica. Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a deliberare sui ricorsi sottopostigli a sensi degli artt. 9 e 10. E' inoltre incaricato di risolvere le controversie tra la Federazione e le Associazioni federate. Il Consiglio Federale potrà sottoporre al Collegio quanto altro, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art. 26 - Segretario Federale

Il Segretario Federale è organo della Federazione. Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale, cui direttamente risponde, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Il Segretario Federale, garante della continuità operativa della Federazione, ha la responsabilità della segreteria federale ed è, per tale effetto, gerarchicamente sovraordinato al personale appartenente alla medesima; attende alla direzione della stessa ed alla gestione del personale addetto con l'assunzione delle relative responsabilità. Il Segretario Federale dispone per la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, e delle direttive del Presidente, al fine del raggiungimento degli obiettivi, coordinando, e programmando se necessario, i vari settori, anche ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse, accertando che le persone che ricoprono cariche ed incarichi periferici adempiano sul piano operativo ai loro compiti istituzionali, dando tempestiva e corretta assicurazione al Presidente o al Consiglio Federale, secondo la loro rispettiva competenza, degli avvenuti adempimenti. Il Segretario Federale parteciperà, se richiestogli, alle riunioni del Consiglio Federale. Il Segretario Federale non può ricoprire cariche in altri Organi della Federazione.

Art. 27 - Surroga

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri Federali, il Consiglio Federale può provvedere alla loro sostituzione, con i primi non eletti, con apposita delibera di surroga. I Consiglieri Federali così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Federale.

Art. 28 - Fondo comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

dalle attività delle gestioni annuali;

dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

dalle quote annuali;

dalle erogazioni e contributi a favore della Federazione;

da lasciti o donazioni previa autorizzazione governativa ove necessaria;

dagli eventuali saldi economici positivi netti derivanti dalle attività di cui all'art. 3. Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione. Il Consiglio Federale determina i criteri di gestione finanziaria del fondo comune.

Art. 29 - Bilancio preventivo, conto consuntivo

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati i Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l'eventuale Conto Economico autonomo e separato relativo alla attività commerciale di cui all'art. 3, che sono sottoposti all'approvazione della Assemblea Federale insieme alla relazione del Consiglio Federale, ed alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, relativa al Bilancio Consuntivo. I Bilanci Preventivo e Consuntivo, e l'eventuale conto economico di cui innanzi, sono trasmessi alle Associazioni federate almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 30 - Disposizioni generali

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione. Il Consiglio Federale è incaricato di sovraintendere alla corretta applicazione delle norme del presente Statuto. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.

Art. 31 - Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea Federale Straordinaria di tutti i Soci iscritti sostituendo lo Statuto precedente..

I membri dei nuovi Organi della Federazione, posti in essere dal presente Statuto, saranno nominati dalla stessa Assemblea Federale di rinnovo del Consiglio Federale successivamente all’approvazione dello Statuto stesso.

Le norme del presente Statuto relative alle competenze dei nuovi Organi Federali entreranno in vigore a far data dalla nomina di cui al comma precedente.

 

 
    REGOLAMENTO    
 


REGOLAMENTO FEDERALE

TITOLO I – Soci

Socio Fondatore

Socio Onorario

 TITOLO II – Settori Operativi

Settore Protezione Civile

Settore Vigilanza Ambientale

Settore Equiturismo e Sentieristica

 TITOLO III – Gli Ispettori

Ispettore Federale

Ispettore Capo

Ispettore

Vice Ispettore

 TITOLO IV . Divisa e Stemma

Divisa

Stemma

Norme di rinvio

TITOLO I

Socio Fondatore. Sono Soci Fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo che abbiano ratificato l’adesione alla Federazione entro i dodici mesi successivi la stipula. Ai Soci Fondatori è riconosciuta la partecipazione ed il diritto di voto nelle Assemblee  e nei Consigli Federali. Ai Soci Fondatori, ovvero alla maggioranza assoluta di essi, è inoltre riconosciuto il diritto di veto.

 Socio Onorario. Qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 di nazionalità italiana o straniera, che abbia dato un significativo contributo agli ideali, attività e realizzazione degli scopi Federali, o che abbia dimostrato particolare dedizione ai principi generali perseguiti dalla stessa e possieda particolari requisiti o capacità che possano favorire significativamente l’attività federativa, può essere segnalata e presa in considerazione per la nomina a Socio Onorario.

L’accoglimento di un candidato quale Socio Onorario deve essere deliberato dal Consiglio Federale con una maggioranza di due terzi. I Soci Onorari hanno diritto di voto nelle Assemblee.

 TITOLO II

 Settore Protezione Civile. Il Settore di Protezione Civile si prefigge di:

- curare la formazione, l'addestramento operativo e l'aggiornamento periodico dei propri volontari e di chiunque lo richieda, al fine di cooperare con Enti Pubblici e Privati, Autorità Civili e Militari, nonché con altri Enti Associazionistici per la protezione civile, con l'impiego del cavallo e non;

- divulgare tra i cittadini ed in particolare modo tra la popolazione scolastica i principi della auto protezione e della prevenzione con l'obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato.

- contribuire all'individuazione e nei limiti delle proprie capacità e possibilità, all'eliminazione delle possibili cause di emergenze per il territorio e la popolazione, sollecitando nel contempo le Istituzioni affinché si attivino per la riduzione delle situazioni di rischio.

- promuovere ed attuare tutte quelle iniziative, tra le quali riunioni, convegni, dibattiti o altro, che possano contribuire allo sviluppo organizzativo del sistema di Protezione Civile.

- Effettuare, ove ritenuto opportuno, servizi di assistenza e prevenzione incendi e protezione civile a manifestazioni sportive, culturali o di altro genere.

 Settore Vigilanza Ambientale. Il Settore di vigilanza ambientale si prefigge di:

- promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;

- elaborare, autonomamente o su incarico di Enti Pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di ippovie o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità;

- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

- ottenere per le associazioni aderenti speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale del cavallo per attività di volontariato;

- favorire le associazioni aderenti nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

- fornire servizi diversi, corsi di formazione ed aggiornamento e quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni aderenti;

- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente;

 Settore Equiturismo e Sentieristica. Il Settore Equiturismo e sentieristica si prefigge di:

- promuovere l'uso del cavallo anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone;

- organizzare in proprio o promuovere l'organizzazione da parte di altri Enti di manifestazioni, raduni e trekking;

- studiare, realizzare e pubblicare percorsi ed itinerari equituristici;

- proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino l’equiturismo;

- esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo e l'agriturismo;

- organizzare attività non competitive, corsi teorico e pratici di equitazione al fine di preparare chiunque ne abbia concreto interesse all'impiego del cavallo in scopi socio umanitari;

- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.

 TITOLO III

 Ispettore Federale. Gli Ispettori Federali vengono nominati dal Consiglio Federale e restano in carica fino a motivata revoca dello stesso Organo. Agli Ispettori Federali vengono assegnati incarichi e mansioni di carattere nazionale ed internazionale.

 Ispettore Capo. Gli Ispettori Capi vengono nominati dal Consiglio Direttivo Regionale e restano in carica fino a motivata revoca dello Stesso Organo. Agli Ispettori Capo vengono assegnati incarichi e mansioni di carattere regionale.

 Ispettore. Gli Ispettori vengono nominati dal Consiglio Direttivo Regionale e restano in carica fino a motivata revoca dello Stesso Organo. Agli Ispettori vengono assegnati incarichi e mansioni di carattere Locale.

 Vice Ispettore. I Vice Ispettore vengono nominati dal Consiglio Direttivo Regionale e restano in carica fino a motivata revoca dello Stesso Organo.

 TITOLO IV

 Divisa. La divisa ufficiale della Federazione Italiana Giacche Verdi è quella stabilita dal Consiglio Federale con delibera del 09/02/2008 e successive modifiche. Ogni Socio ha il diritto/dovere di fornirsi e fregiarsi della divisa, diritto/dovere che cessa con la decadenza dello status di Socio.

 Stemma. Lo  stemma ufficiale della Federazione Italiana Giacche Verdi è quella stabilita dal Consiglio Federale con delibera del 08/09/2007 e più precisamente: scudo blue bordato di oro con pegaso centrale, scritta FIGV in alto a sx e tre stelle in alto a dx. Le tre stelle rappresentano le associazioni fondatrici e sostenitrici della Federazione Italiana Giacche Verdi: Abruzzo, Veneto e Lazio.

 Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento deliberazioni degli Organi Federali ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Testo ufficiale, approvato con delibera dell'Assembla Federale
il 20 dicembre 2008